SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 A RISCHIO

 

Dal 29 ottobre compensazioni sospese se presentano profili di rischio

 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, dal prossimo 29.10.2018 potrà essere disposta la sospensione dell’esecuzione dei modd. F24.

 

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della trasmissione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

 

Novità dal 29 ottobre 2018

Il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 195385/2018 del 28.08.2018, dando attuazione alla norma in esame, definisce i criteri ai quali far riferimento per la selezione delle deleghe a rischio sospensione, nonché le modalità di esecuzione della procedura di sospensione delle deleghe. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.

 

Compensazioni ritenute rischiose

L’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare le deleghe “rischiose” utilizza i seguenti criteri:

- tipologia dei debiti pagati;

- tipologia dei crediti compensati;

- coerenza dei dati indicati nel modello F24;

- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

- pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.

In particolare, in riferimento al controllo tempestivo dell’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui alla lettera f), viene specificato che i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

 

Procedura di sospensione

Nel provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha definito anche la procedura di sospensione la quale si articola in diverse fasi:

·  con riferimento ai modelli F24 presentati telematicamente l’Agenzia delle Entrate comunica, con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24;

·  durante il periodo di sospensione:

1) se non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche;

2) se in esito alle verifiche effettuate l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

 

Termine delle verifica

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

a) in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;

b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Inoltre viene precisato che, in assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione dei trenta giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Se invece all’esito del controllo automatizzato il credito non risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati. In questo caso la sospensione riguarda l’intero contenuto del modello F24 e quindi non si considerano versati anche i tributi per i quali si è comunque provveduto a un versamento (è il caso della presentazione di modelli F24 che prevedono una compensazione solo parziale). E’ possibile, nella maggior parte dei casi, la regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso.

 

Elementi informativi da parte del contribuente

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate precisa che durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare degli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tale elementi saranno utilizzati dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’utilizzo del credito compensato.

 

Problematiche legate allo sospensione o scarto della delega

La sospensione o blocco delle compensazioni mediante utilizzo di crediti, assume ancora maggior importanza almeno in due ipotesi:

1. nel caso di compensazione di debiti previdenziali;

2. nel caso di compensazione di debiti definiti in accertamento con adesione.

Con riferimento al primo caso – pagamento dei debiti previdenziali – è evidente che un eventuale “scarto” del modello F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate, successivo alla scadenza per il pagamento di quanto dovuto, determina l’ipotesi di omesso versamento, essendo inapplicabile, in tale circostanza, l’istituto del ravvedimento operoso.

Ancora più delicata appare la seconda questione, quando il blocco interessa il primo pagamento da accertamento con adesione (artt. 5, 6 e 12 del D.Lgs. 218/1998). Poichè l’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme pattuite o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel caso di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello F24 presentato per il pagamento di quanto dovuto in adesione, questo comporta sia il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, che la decadenza dai termini per proporre eventuale ricorso introduttivo in ordine all’avviso di accertamento, nell’ipotesi in cui il respingimento del modello F24 si manifesti oltre il 150° successivo alla notifica dell’avviso di accertamento, seguito dalla procedura di accertamento con adesione (60 giorni + 90 giorni).

 

 

03/10/2018

 

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